Tribunali confermano la legittimità del comportamento della banca nel rifiutare l’erogazione di prestiti sotto € 25.000 a seguito di valutazione del merito creditizio ed il rischio “ormai non ipotetico” di un default statale.
Anche i Tribunali confermano quanto avevo ampiamente anticipato in un mio intervento all’indomani dell’approvazione del “decreto liquidità” e a seguito di un caso analogo occorso ad una società cliente dello Studio: le banche negano la concessione del prestito valutando, anche per i prestiti sotto € 25.000, il merito creditizio del richiedente.
Con il decreto liquidità, ricordava a reti unificate il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell’export”. Ma la “potenza di fuoco” è rimasta sulla carta e l’illusione da parte delle imprese di ottenere automaticamente il prestito sulla base della garanzia cd “statale” (in realtà non è lo Stato che garantisce ma il Fondo di garanzia PMI) si è rivelata quindi una sorta di “pubblicità ingannevole”.
Anche il Tribunale di Napoli con provvedimento del 20 agosto scorso, sul ricorso di un ristorante contro la decisione della sua banca di non concedere il prestito da 25mila euro garantito dallo Stato, arriva infatti alla conclusione che la banca è nel giusto nell’aver esercitato una scrupolosa attività di verifica sullo stato di salute della società gestore del ristorante specificando poi, che non esiste automatismo tra l’ammissibilità alla garanzia del fondo statale e l’effettiva erogazio- ne del credito.
“Le banche sono aziende private a scopo di lucro, le valutazioni sul merito creditizio sono attività indispensabili per il corretto esercizio del credito e non possono essere sottratte alla discrezionalità della banca la quale, a tal fine, terrà conto della possibilità di valersi della garanzia statale ma sarà libera di determinarsi al riguardo in ossequio al principio costituzionale della libertà di impresa”.
Ciò conferma quanto a suo tempo evidenziavo sulla prevedibile discrezionalità di alcune banche anche nella concessione dei prestiti sotto i 25.000, dovendosi infatti considerare la capacità restituiva del beneficiato nonostante la garanzia cd “statale:” anzi, a mio avviso, proprio a ragion di questa, dato che sono le banche e non lo Stato ad erogare il denaro e come anche evidenziato dal giudice partenopeo, la garanzia statale non pone affatto la banca al riparo da qualun- que rischio, essendo “il rischio di insolvenza statale oramai non ipotetico”.
In realtà, a differenza di quanto lasciava intendere il Governo sul diritto di ciascuna partita iva di ottenere l’erogazione del prestito con fideiussione statale, il “non automatismo” della concessione del credito è consentito proprio dalla poca chiarezza dello stesso “decreto liquidità” che lascia ampia discrezionalità alle banche essendo la deroga alla valutazione del merito creditizio riferita esclusivamente all’ammissione alla garanzia e non all’istruttoria della banca a cui spetta ogni autonomia decisionale sulla delibera di concessione.
Pertanto, come a suo tempo consigliato, unico rimedio è provare a riformulare la richiesta ad altro Istituto Bancario.
Avv. Paolo Emilio Quaggetto – diritto bancario, societario e d’impresa