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L'avvocato Paolo Quaggetto

Niente prestito se non sottoscrivi la polizza? Ma arriva la sentenza

Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali scorrette – Istituto di credito al consumo responsabile di aver limitato la libertà di scelta dei consumatori intenzionati a richiedere prestiti finanziari e di averli
costretti a sottoscrivere polizze assicurative non connesse ai finanziamenti.

Con la recente pronuncia del 6 settembre 2021 n. 9516, il TAR Lazio, rigettando l’impugnazione del provvedimento AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha confermato la scorrettezza della banca consistente nell’aver abbinato polizze assicurative non connesse all’erogazione di prestiti personali (cd. polizze “decorrelate”), con modalità tali da condizionare i consumatori a doverle sottoscrivere pur di ottenere il prestito personale, in violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo.

Ma quali sono le polizze che possono essere abbinate ai finanziamenti?

Con una lettera congiunta Banca d’Italia – Ivass (Istituito Vigilanza Assicurazioni) del 17.3.2020 si definiscono, le polizze offerte contestualmente ai finanziamenti come “correlate” – le polizze vita o danni a copertura del credito o le polizze a protezione del bene concesso in garanzia (ad esempio incendio o scoppio), oltrechè le polizze “decorrelate”, per tali intendendosi le polizze che non presentano un collegamento funzionale con il finanziamento ma che sono offerte in abbinamento allo stesso prestito.

Proprio le polizze “decorrelate” sono state oggetto del provvedimento dell’AGCM, qui confermato dal TAR Lazio, per pratiche commerciali scorrette essendo state, tali polizze, presentate dalla finanziaria quali obbligatorie per accedere al prestito, in cui il premio unico anticipato era a sua volta oggetto di
finanziamento da parte della finanziaria con conseguente aumento della rata da pagare.

L’ulteriore danno/beffa per il consumatore si realizzava poi in caso di anticipata estinzione del finanziamento quando la finanziaria non dava seguito alla richiesta di rimborso della quota di premio riferito al periodo di finanziamento non goduto proprio perchè trattandosi di polizze “decorrelate”, non vi era appunto alcun collegamento funzionale con il contratto di credito erogato.

Invero, osserva la sentenza come la pratica commerciale contestata alla finanziaria fosse scorretta in quanto idonea ad indurre il consumatore a stipulare la polizza per non rischiare di non veder approvato il finanziamento richiesto.

Qui la condotta vietata consiste nell’utilizzare, nei colloqui di vendita, espressioni finalizzate a incutere nel cliente timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza.

Invece le polizze qualificate come facoltative devono essere effettivamente prospettate alla clientela quale servizio aggiuntivo opzionale e devono essere espressamente richieste dal cliente non potendo in alcun modo condizionare la concessione o meno del finanziamento.

Viene pertanto confermato un principio di diritto (TAR Lazio n°4919/2018) per il quale tale induzione psicologica può portare il consumatore a non considerare che la polizza sia facoltativa, assumendo per lo stesso preponderanza il timore di non vedere approvato il finanziamento.

In buona sostanza, come rileva il TAR nella sentenza in commento, può senz’altro rilevarsi una “pratica aggressiva” in tutti quei casi in cui vi sia un approfittamento da parte del funzionario di banca o della finanziaria, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole (TAR Lazio n°13882/2020 e n°9764/2020).

Nel caso di specie, alla finanziaria è stata inoltre comminata una sanzione di € 4.700.000,00: importo certamente elevato ma proporzionato al fatturato complessivo della nota società creditizia.

Scorretto è quindi il comportamento di banche e finanziarie nei confronti dei consumatori che con un indebito condizionamento del loro potere decisionale, sostanzialmente induca i clienti, interessati
ad ottenere il credito, a stipulare una polizza in abbinamento inducendo il cliente a percepire come obbligatorio e non meramente facoltativo, il suo acquisto rendendo evidente la scorrettezza ovvero, nello specifico, il carattere “aggressivo” di tale pratica commerciale, oggettivamente idonea ad incidere potenzialmente sulla libera determinazione del consumatore.

Avv. Paolo Emilio Quaggetto – diritto bancario, societario e d’impresa

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