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L'avvocato Paolo Quaggetto

“Bomba” fideiussioni nulle: ora possibile annullare anche quelle “in giudicato”

Nullità Fideiussioni: ora possibile procedere per accertarne la nullità anche per i procedimenti già decisi e passati in giudicato. Procedimento autonomo per accertare la nullità anche per i procedimenti già decisi se vengono violate le norme antitrust.

Come ormai noto il fideiussore cioè colui che si è obbligato con una banca a garantire il prestito fatto ad un terzo, può essere liberato dall’obbligo di garanzia nei confronti della banca qualora la fideiussione da lui firmata sia conforme allo schema ABI che Banca d’Italia, con provvedimento n°55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto contenere clausole in violazione della legge antitrust.

Il nostro Studio già nel 2018, in accoglimento della nostra eccezione di nullità di alcune fideiussioni per violazione della normativa antitrust, ottenne dal Tribunale di Padova un provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo azionato da un noto Istituto bancario con la conseguenza favorevole per i fideiussori che l’esecuzione già iniziata a seguito del pignoramento delle loro proprietà immobiliari venne sospesa: fatto che ebbe notevole eco sulla stampa nazionale e regionale per l’importanza del pronunciamento al quale hanno seguito numerosi altri in senso conforme.

Altrettanto rilevante e destinato a fornire un importante spiraglio per tutti quelli che in precedenti giudizi ormai definiti non avevano eccepito l’eventuale nullità delle loro fideiussioni, è il recente provvedimento del Tribunale delle Imprese di Milano (XIV civile, sezione A ) che con l’ordinanza 27134/2020 riapre sostanzialmente i termini, consentendo di fatto al fideiussore di impugnare la fideiussione nulla anche se non l’ha fatto in un precedente giudizio oppure nel caso di mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo che quindi è diventato definitivo.

Secondo il giudice relatore Elisa Fazzini – presidente Caterina Macchi – l’illiceità della fideiussione e/o delle singole clausole per violazione della normativa antitrust, può esser fatte valere in un procedimento autonomo anche se sia pendente o sia già stato risolto tra le parti un contenzioso sulle medesime clausole a condizione che la questione non sia mai stata oggetto di discussione nei precedenti procedimenti né il giudice l’abbia mai sollevata d’ufficio.

Il Tribunale di Milano, nel caso specifico, ha quindi enunciato l’importante principio in base al quale non possono maturarsi preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d’ufficio, «il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto oggetto di allegazione, e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso di tale validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello».

A queste condizioni è quindi possibile, ad esempio nel caso di sentenze passate in giudicato come nei casi di mancata opposizione a decreto ingiuntivo, agire in un separato giudizio proponendo una domanda di nullità del contratto o delle singole clausole.

Il consiglio è quindi quello di controllare sempre le fideussioni con un avvocato di fiducia esperto in materia: anche per quelle fideiussioni che sono state oggetto di procedimenti ormai conclusi potrebbe essere rimesse in discussione con pesanti conseguenze per l’intero sistema bancario considerato che riguardano potenzialmente l’80% delle fideiussioni ancora in circolazione.

avv. Paolo Emilio Quaggetto – diritto bancario, societario e d’impresa

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